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1) I cittadini italiani residenti nel comune, presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;
2) I cittadini italiani residenti all'estero presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;
3) I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Validità per l'espatrio:
Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio se gli stessi dichiarano di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto; Per i minorenni dai 15 ai 18 anni e per gli interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori e del tutore (qualità che può anche essere autocertificata) o con nulla osta del giudice tutelare; per minori di 14 anni, la carta d’identità può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato.
Con la carta d'identità si può espatriare nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato).
Validità:
Minori di 3 anni: validità di 3 anni
Tra 3 e 18 anni: validità di 5 anni
18 anni in poi: validità di 10 anni
dalla data del rilascio oppure, se il documento d'identità è stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7, fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare.